Pubblicato il 28 gennaio 2016 ore 22:35 da Gianfranco Cipriani
Sempre più grave la situazione igienico sanitaria e funzionale del Porto Turistico di Campomarino
In data 22 dicembre 2015 è stata protocollata presso il Consiglio Regionale della Puglia, una interrogazione in merito a risposta scritta a cura della Consigliera Regionale Francesca Franzoso.
A tutt’oggi (trascorsi i 30 giorni per la formulazione della risposta scritta come previsto dalle Leggi vigenti) non vi è alcuna azione da parte degli organi regionali preposti, mentre nel contempo la generale situazione degenera compromettendo seriamente i vari piani di sviluppo e crescita locale.
Di seguito il testo integrale dell’interrogazione a cura della Consigliera Regionale Francesca Franzoso.
Bari, 18 dicembre 2015
Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Mario Loizzo
e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della regione Puglia
Michele Emiliano
All’Ass. al Demanio e Patrimonio della Regione Puglia
Raffaele Piemontese
OGGETTO: Contratto di concessione demaniale del porto turistico di Campomarino di Maruggio.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Premesso che:
- con contratto trentennale di concessione demaniale marittima per il settore turistico del porto di Campomarino di Maruggio del 15/05/2001 (n. 210 del Registro Contratti, n. 2774 del Registro del repertorio, n. 30 del Registro Concessioni), il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Taranto – ha concesso alla TORRE MOLINE S.p.A. (società a capitale misto, costituita tra il Comune di Maruggio e la Fraver s.r.l.), corrente in Maruggio (TA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Partita IVA 02292740731), un’area demaniale di complessivi mq 10.436 (di cui mq 1.694 da occupare con impianti di difficile rimozione) e mq 13.174 di specchio acqueo in località Campomarino del Comune di Maruggio;
- la concessione – della durata di anni 30 (trenta) – è stata richiesta e, quindi, rilasciata con l’espressa finalità di completare la parte del porto destinata al diporto nautico;
- il contratto trentennale di concessione demaniale marittima – all’art. 6, punto h) – prevede espressamente che la società concessionaria “TORRE MOLINE S.p.A.” deve «sostenere i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che delle aree ed opere in concessione, anche delle opere portuali destinate alle imbarcazione da pesca e di tutte le ulteriori strutture del porto non in concessione (con particolare riferimento alla banchina molo sopraflutto, al molo sopraflutto di levante, al molo sopraflutto di ponente ed allo scalo di alaggio) si dà atto che dalla straordinaria manutenzione delle strutture non in concessione sono esclusi gli interventi che dovessero rendersi necessari a seguito di eventi eccezionali e non comunemente prevedibili»;
- il medesimo contratto trentennale di concessione demaniale marittima – all’art.7 – prevede espressamente che «i lavori di ordinaria manutenzione potranno essere effettuati previa semplice comunicazione, all’Autorità concedente, del loro inizio e termine. I lavori di straordinaria manutenzione saranno, invece, subordinati a specifica autorizzazione dell’Autorità concedente, previa presentazione di apposita istanza da parte del concessionario, opportunamente documentata»;
- la società concessionaria TORRE MOLINE S.p.A., da numerosi anni, non ottempera agli obblighi di manutenzione posti a proprio carico, come disciplinati nell’atto di concessione demaniale marittima sopra richiamato, riguardanti il Porto Peschereccio di Campomarino;
Considerato che
in data 30/09/2015 è stato avanzato ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA
- dal COMUNE DI MARUGGIO, in persona della suo Sindaco pro tempore Dott. Adolfo Alfredo Longo, con sede in Maruggio (TA) alla via Vittorio Emanuele 41, rappresentato e assistito dall’Avv. Michele Carnevale del Foro di Bari,
nei confronti:
1) della REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Dott. Michele Emiliano
2) dell’ASSESSORATO AL DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE PUGLIA, in persona dell’Assessore Dott. Avv. Raffaele Piemontese;
3) dell’UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DELLA REGIONE PUGLIA, in persona del Dirigente dell’Ufficio pro tempore
4) del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore Dott. Graziano Delrio
nonché nei confronti:
5) del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Ufficio Locale Marittimo di Maruggio
6) della CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore
e nei confronti
della società TORRE MOLINE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Maruggio (TA) c/o Porto Turistico di Campomarino, C.A.P. 74020.
PER L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE EX ART. 47 COD. NAV.
rilevato che:
- l’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto, con nota prot. 31.00.00/6273/Dem. – All. del 17/04/2012 (pervenuta al Comune di Maruggio in pari data e acquisita al n. prot. 4643), evidenziava, a seguito di sopralluogo da parte del proprio personale, lo stato di pericolo per la sicurezza, l’igiene e la salute pubblica in cui versava il Porto di Campomarino;
- il Comune di Maruggio, con nota prot. 5252 del 4/05/2012, «al fine della salvaguardia della pubblica incolumità anche sotto il profilo igienico-sanitario», ha ulteriormente diffidato la società concessionaria TORRE MOLINE S.p.A. a provvedere, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, alla rimozione delle alghe presenti nello specchio acqueo del Porto Turistico-Peschereccio di Campomarino e alla pulizia delle aree portuali, con trasporto in discarica autorizzata, munendosi delle eventuali autorizzazione di legge;
- il Dipartimento di Prevenzione dell’U.S.L. TA/1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, U.O. di Manduria, con nota prot. 1082 del 16/05/2012, invitava il Comune di Maruggio ad intervenire nel più ristretto tempo possibile, considerata l’imminente stagione estiva, per rimuovere i cumuli delle alghe presenti nello specchio acqueo del Porto Turistico-Peschereccio di Campomarino al fine di scongiurare ogni eventuale inconveniente igienico-sanitario ed abitativo ai residenti della zona, ai bagnanti ed alle attività esistenti;
- stante l’inerzia della società concessionaria, anche l’Ufficio del Demanio Marittimo della Regione Puglia, con nota prot. 12491 del 24/07/2012, provvedeva a diffidare la TORRE MOLINE S.p.A. a provvedere, entro il termine di 60 giorni alla rimozione delle alghe e alla pulizia dell’area portuale, specificando che, in mancanza, tale comportamento omissivo «sarà valutato ai fini di un’eventuale procedura di decadenza ai sensi dell’art. 47 lett. b ed f del Codice della Navigazione»;
- la società concessionaria TORRE MOLINE S.p.A. non ottemperava ai propri obblighi, nel termine fissato dall’Ufficio del Demanio Marittimo della Regione Puglia, esponendo così – anche per la stagione balneare dell’anno 2012 – i residenti della zona, i bagnanti e gli esercenti attività economiche nei pressi del Porto Turistico-Peschereccio ad inconvenienti igienico-sanitari;
- il Comune di Maruggio, con nota prot. 2478 del 20/02/2013, diffidava formalmente la concessionaria TORRE MOLINE S.p.A. a provvedere, nel più ristretto tempo possibile, alla rimozione dei sedimenti delle alghe dal Porto di Campomarino nella zona peschereccia, nonché dello scalo di alaggio, atteso che detti sedimenti, in avanzato stato di decomposizione, sprigionavano un cattivo odore, che si espandeva in tutta l’area portuale;
- soltanto all’inizio dell’anno 2013, la società concessionaria TORRE MOLINE S.p.A. si attivava, richiedendo l’autorizzazione all’allestimento del cantiere per le operazioni necessarie alla rimozione dei sedimenti di alghe (“poseidonia”),
autorizzazione che il Comune di Maruggio rilasciava, nelle forme e nei modi di legge, con nota prot. 2881 dell’1/03/2013;
- in seguito, in assenza dell’avvio dei lavori di manutenzione, con ordinanza sindacale n. 16 del 15/03/2013, il Comune intimava, per l’ennesima volta, alla TORRE MOLINE S.p.A. di provvedere all’immediata rimozione dei sedimenti di “poseidonia” presenti nello specchio acqueo del Porto Peschereccio di Campomarino, nel rispetto degli obblighi di cui all’atto formale di concessione n. 30/2011;
evidenziato che:
- il Comune di Maruggio, con nota prot. 12770 del 25/11/2014, stante il perdurare dell’inadempimento da parte della società concessionaria ai propri obblighi di manutenzione dell’area portuale, ha ulteriormente diffidato la TORRE MOLINE S.p.A. «ad ottemperare a quanto previsto dall’atto formale di concessione demaniale marittima n. 30/2001, effettuando i lavori necessari all’eliminazione del problema nei modi e termini di legge, riattivando il relativo procedimento entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla notifica della presente, fermo restando valido l’atto autorizzativo prot. n. 2881 dell’1/03/2013 con il quale si autorizzava esclusivamente la S.V. alla messa in opera delle opere provvisionali necessarie all’allestimento del cantiere»;
- con “ordinanza contingibile ed urgente per l’incolumità e la sicurezza di persone e cose” n. 62 del 29/12/2014, il Sindaco pro tempore del Comune di Maruggio – stante la immutabile inerzia della TORRE MOLINE S.p.A. – a partire dall’1/01/2015, è stato costretto a INTERDIRE lo scalo d’alaggio, vietando espressamente tutte le attività di varo e di alaggio, a causa della denunciata presenza delle alghe in avanzato stato di putrefazione, affioranti lo specchio acqueo del porto (zona pescherecci) e lo scalo di alaggio;
- anche le successive diffide indirizzate al TORRE MOLINE S.p.A. da parte del Comune di Maruggio (prot. 2427 del 24/02/2015 e prot. 3053 dell’11/03/2015) sono rimaste prive di qualsivoglia effetto;
- da ultimo, con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 9225 in data 27/07/2015, la TORRE MOLINE S.p.A., ha comunicato (per l’ennesima volta) la propria generica disponibilità ad effettuare i lavori di manutenzione sopra descritti a partire dal prossimo mese di settembre al termine della stagione estiva, richiedendo il rilascio di ogni autorizzazione necessaria al fine di consentire la realizzazione di tali lavori (autorizzazione in realtà già concessa dall’Ente con nota prot. 2881 dell’1/03/2013);
- allo stato, la TORRE MOLINE S.p.A. non ha provveduto ad effettuare alcun lavoro di manutenzione, reiterando il proprio inadempimento agli obblighi sanciti nell’atto formale di concessione n. 30/2001;
considerato inoltre che:
- il Comune di Maruggio con Prot. 11078 del 15/10/2012 inviava alla Direzione Generale dei Porti – Contratti presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formale richiesta di chiarimenti sull’autentica interpretazione dell’Art. 6 Lett. H della Concessione demaniale marittima più volte citata e che questi ultimi in data 25/10/2012 specificavano che “sia i lavori di dragaggio della parte turistica che quelli relativi alla rimozione delle alghe nella parte peschereccia debbano configurarsi quali interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione utili alla corretta fruizione delle relative infrastrutture portuali sia diportistiche che peschereccie” e che “Pertanto si ritiene che, gli interventi debbano essere ricondotti in quelli indicati all’art. 6, lettera h, dell’atto formale di concessione in argomento posti a carico della concessionaria Torre Moline S.p.a.”
- l’Ufficio Demanio della Regione Puglia con nota n. 18350 del 12/11/2012 chiedeva ulteriori spiegazioni alla Direzione Generale dei Porti circa il solo dovere, per la concessionaria, di “sostenere i costi delle opere di manutenzione ordinaria/straordinaria manutenzione” e con nota del 20/11/2012 Prot. 14973 la stessa Direzione dei Porti del Ministero precisava e ribadiva che, non solo “anche i lavori di dragaggio della parte peschereccia possono essere ricondotti negli interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione previsti dall’art. 6 lettera h dell’atto formale n. 30/2011, in quanto resi necessari per garantire una corretta fruizione delle infrastrutture portuali” , ma “i relativi costi non possono che essere sostenuti da chi ha l’onere di effettuare detti interventi”
Nonostante i diversi chiarimenti richiesti, tanto dal Comune di Maruggio quanto dalla Regione Puglia sulla corretta interpretazione dell’art. 6 lettera h della concessione demaniale marittima n. 30/2001 rilasciata dagli stessi organi portuali del Ministero dei trasporti, il Settore Demanio della Regione Puglia, rispondendo alla nota di diffida depositata dal Comune di Maruggio e richiamata in premessa, con nota n. 0012453 del 6/10/2015 ha ribadito, in assoluta contraddittorietà con la Direzione dei Porti del Ministero dei Trasporti dei che i lavori di dragaggio del porto di Campomarino debbano essere effettuate dal Comune di Maruggio (e quindi con impegno di risorse pubbliche) e non dal concessionario Torre Moline s.p.a.
A questo deve aggiungersi il mancato riscontro che il settore Demanio della Regione Puglia ha dato a due richieste pervenute loro da parte del Revisore dei Conti del Comune di Maruggio e del Sindaco dello stesso Comune che per competenze statutarie della Società rappresenta il Presidente Onorario della Torre Moline s.p.a. (società partecipata di maggioranza privata e minoranza pubblica). In data 18 Novembre 2015 ed in data 25/11/2015, infatti, sono state inviate e ricevute dalla Regione due diverse PEC in cui si richiedeva di conoscere lo stato e la regolarità dei pagamenti a far data dall’attribuzione della concessione e dovuti quale canone demaniale marittimo ma a queste non si è pervenuta alcuna risposta.
Anche l’omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’ atto di concessione (così come citato dall’art 47 del Codice della Navigazione lett. D) rappresenterebbe un ulteriore elemento per la revoca della concessione demaniale marittima rilasciata alla società Torre Moline s.p.a.
Si allega alla presente la lettera giunta al Comune di Maruggio in data 8/04/2015 e successivamente comunicata in Regione con PEC del 13/04/2015 inviata da numerosi pescatori che stazionano nell’ormai secca del Porto di Campomarino e che, ormai in condizioni disperate, non riescono più a sostenere i bisogni delle proprie famiglie.
Considerato infine che la situazione è in un permanente stato di stallo amministrativo e che ciò sta provocando incommensurabili disagi ai diportisti della fascia orientale della provincia di Taranto a causa della chiusura dello scalo d’alaggio posto nella parte peschereccia del porto nonché ad un enorme danno di immagine dovuta tanto al nauseabondo odore proveniente dal porto di Campomarino derivante dalla fermentazione delle alghe putride che sostano all’interno dello specchio acqueo del porto quanto alla carenza dei servizi portuali limitati all’accoglienza di imbarcazioni di piccolissime dimensioni.
Tutto ciò premesso, si interroga l’assessore regionale al Demanio e Patrimonio della Regione Puglia
Raffaele Piemontese, per conoscere:
l’applicabilità dell’art. 47 del codice della navigazione lettere d) ed f) in danno della Società Torre Moline s.p.a.
Si rammenta che al ricorrere delle ipotesi di decadenza della concessione demaniale marittima disciplinate dall’art. 47 Codice della Navigazione, l’Autorità concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa limitare al ricorso dei relativi presupposti fattuali;
- una volta accertata la sussistenza di tali presupposti – quale è, nel caso di specie, il reiterato inadempimento del concessionario agli obblighi previsti nell’atto di concessione – il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata e, dunque, è escluso ogni possibile bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 2/2/2015; Cons. Stato, sez. VI, 8/5/2014).
Francesca Franzoso
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